Purtroppo non tutto fila sempre liscio…
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E le compravendite di immobili non fanno eccezione.
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Se dopo la firma del compromesso il venditore si rifiutasse di concludere la compravendita, l’acquirente può recedere dal contratto oppure ricorrere al tribunale.
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In tribunale l’acquirente può richiedere 2 provvedimenti:
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🏠 il passaggio di proprietà coattivo
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💶 la risoluzione del contratto per inadempimento con la restituzione del doppio della caparra (o il risarcimento del danno).
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Vanno però fatte due distinzioni:
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Il primo caso è se il compromesso non indica alcuna data entro cui deve avvenire la stipula dell’atto definitivo.
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In tal caso, l’acquirente che vuole recedere dal compromesso è obbligato ad inviare al venditore prima di tutto una lettera di diffida ad adempiere.
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Diverso caso si presenta se il compromesso contiene:
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📅 la specifica indicazione della data in cui le parti devono recarsi dal notaio
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👤 Oppure il termine ultimo in cui l’una delle due deve comunicare all’altra il giorno e il professionista che rogiterà.
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In tale caso, il mancato rispetto di tale scadenza da parte del venditore è già dimostrazione del suo inadempimento.
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👉🏻 L’acquirente pertanto potrà ricorrere direttamente al giudice senza bisogno di inviare prima lettere di diffida.
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Se stai acquistando casa e vuoi tutelarti al massimo, assicurati di inserire tutte le specifiche nel compromesso 😉
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Ti è mai capitata una situazione così?
Come hai risolto?
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Se il venditore ci ripensasse?
